domenica 28 dicembre 2008

COMUNICATO STAMPA DEL 23-12-2008

Lunedì 29 dicembre 2009 il prossimo appuntamento con il

“Tavolo di confronto per redigere un programma unitario per Ponte”

I temi dell'incontro saranno:

“Come superare la stagione dei piccoli favori e redigere insieme la Carta dei Servizi per i cittadini ?” e

“ Quale è la fonte dei principali disagi per il cittadino, forse il difficile rapporto tra amministrazione ed uffici comunali ?”

Rinnoviamo l'invito a tutti i cittadini pontesi ad intervenire, sempre presso il Comune di Ponte alle ore 18.30.

Intanto Venerdì 12 dicembre chi ha raccolto il nostro invito ha avuto l'opportunità di partecipare al primo dei sei incontri, programmati fino a Febbraio 2009. I lavori sono stati aperti da una breve relazione introduttiva di Libero Sica, rappresentante del Comitato stesso che sinteticamente vi riportiamo: Molte persone si lamentano, criticano, sostengono che nella nostra comunità poco o niente funziona. Tutti noi, prendiamoci la responsabilità di cittadini, di genitori, di amministratori e chiediamoci cosa possiamo fare per contribuire alla crescita del piccolo territorio in cui abbiamo deciso di vivere . Una buona relazione tra due persone, tra gruppi di persone, tra un' amministrazione comunale e i cittadini passa attraverso la condivisione e il rispetto di identici valori; la relazione aumenta di qualità e si arricchisce man mano che abbandoniamo l'io e passiamo al noi. In questo primo incontro intendiamo verificare se noi concittadini di buon senso, vogliamo essere, se già non lo siamo, cittadini responsabili e iniziare a passare al noi. Se gli amministratori attuali e futuri, avvertono la necessità di abbandonare preconcetti, pregiudizi, contrapposizioni e passare anche loro dall'io al noi, per poter lavorare insieme ad un programma di crescita per il bene della comunità. Sarò il moderatore di questo tavolo ed apro i lavori di questo primo incontro dando la parola al Sindaco Meola, a cui chiedo se per lui e la sua squadra questa strada è percorribile, pregandolo di lasciarci comprendere con chiarezza la sua volontà. Passo ora la parola al Dott. Giuseppe Mazza rappresentante del Comitato Il Ponte per una sua breve relazione sulle linee fondanti del Comitato Civico Il Ponte. Altrettanto chiedo a Giacomo De Angelis sulla possibilità per lui e la sua squadra di percorrere questa strada. Domando ora a voi concittadini intervenuti, quanti vogliono impegnarsi ed accompagnarci in questo percorso e quanti intendono sedersi a questo tavolo per prendere la parola, per lasciare il loro contributo, ricordando che il Comitato è aperto a tutti e che attende la vostra adesione per sviluppare i gruppi di lavoro già attivi ed implementarne altri.

Negli interventi del Sindaco il racconto del lavoro svolto negli anni, la disponibilità al dialogo ed in una seconda fase un certo nervosismo, forse per la novità della situazione, in quello del rappresentante della minoranza la disponibilità a dialogare con i cittadini, che pure ricorda essere stati assenti per un periodo molto lungo ai lavori di questa amministrazione, ravvisando la preoccupazione che la maggioranza possa rimanere solo in una sia pur gradita disponibilità formale.

Hanno poi preso la parola nell'ordine: Angelo Maffei (consigliere comunale di maggioranza, nel suo intervento l'evidenza del ritardo in una iniziativa, quella del Comitato, giunta solo a pochi mesi dalle elezioni amministrative), Michele Di Maina, Maria Grazia De Luca, Giovanni Venditti, Gianni Fusco, Enzo Piccirillo, Mauro Franceschelli portando il loro contributo di idee, la loro criticità e per alcuni la loro disponibilità a divenire parte attiva del Comitato stesso.

Vi aspettiamo al prossimo incontro e vi auguriamo buone feste.

Il Sannio Quotidiano: Comunali 2009, sotto ‘Il Ponte’ iniziano a muoversi le acque

Comunali 2009, sotto ‘Il Ponte’ iniziano a muoversi le acque
Data: 12-12-2008

Ormai ci siamo! A Ponte si inizia a muovere qualcosa in vista delle elezioni comunali in programma per la primavera prossima.
In realtà diverse iniziative sono già state messe in campo, come ad esempio quelle organizzate dal comitato civico ‘Il Ponte’ che da tempo sta sollecitando la popolazione alla partecipazione a questo importante momento per la vita amministrativa del paese.
Ed ecco che è programmato per stasera, alle ore 18.30, il primo momento di un ciclo di incontri (in totale saranno sei) che si terranno presso la sala consiliare del Comune.
Si parte come detto stasera ma già sono state fissate le date per gli incontri successivi che saranno: lunedì 29 dicembre; venerdì 9 gennaio 2009; martedì 20 gennaio; mercoledì 11 febbraio e venerdì 27 febbraio (tutti gli incontri si terranno alle ore 18.30 e tutti presso la sala consiliare).
Ed intanto in questi giorni per tutto il paese è ‘girato’ l’invito-volantino del comitato civico. Ecco cosa recita la lettera del comitato: “Le ragioni che ci vedono impegnati nell’avviare un percorso politico locale sono dettate dal senso di appartenenza e dal sentire proprio questo territorio scelto per la propria vita familiare e spesso lavorativa, dal vivere un grande disagio legato alla forte carenza di identità collettiva, di progettualità futura, di spinte evolutive e di adeguati servizi per i cittadini e le imprese…tenendo poi conto – continua la missiva - dell’opinione della moltitudine dei cittadini, l’attuale gruppo amministrativo necessita di una forte spinta evolutiva per quanto concerne proposte e contenuti, ed in conseguenza del fatto che il confronto politico e programmatico è andato progressivamente annullandosi in questa comunità, invitiamo quanti interessati a partecipare al tavolo di confronto per redigere un programma unitario per Ponte. Pertanto – continua la nota - sollecitiamo quanti vogliono dare un contributo culturale per la gestione e programmazione…e proponiamo di costruire un progetto politico-culturale che sia trasversale ed aperto a tutti, un ponte tra l’amministrazione uscente, il nostro progetto futuro, e quello di quanti altri vorranno incontrarsi con noi, onde poter utilizzare esperienze politiche ed opportunità di sviluppo di tutti gli schieramenti partitici. Questa iniziativa – recita ancora la missiva - riguarda il futuro dei nostri figli; non cerchiamo candidati per le prossimi liste elettorali e noi non saremo candidati, questa volta però non ascolteremo più passivamente le vostre critiche, vi riterremo ampiamente responsabili dello stato delle cose”.
Da qui le conclusioni della lettera: “Per quanto ci riguarda, ci gratificherà solo il fatto di tracciare un percorso diverso per questa comunità, a noi interessa solo un futuro che sia degno di un paese in evoluzione”.

domenica 14 dicembre 2008

RELAZIONE INTRODUTTIVA AL TAVOLO DI CONFRONTO DEL 12 Dicembre 2008

Buona serata, per chi non conosce il mio nome, mi chiamo Libero Sica e a nome del Comitato Il Ponte porgo a tutti un doveroso e sincero ringraziamento per aver accettato l'invito.

In un famoso discorso alla nazione, passato alla storia, J.F. Kennedy, rivolgendosi agli americani ebbe a dire “Non chiedetevi ciò che l'America può fare per voi, ma ciò che voi potete fare per l' America”, molte persone si lamentano, criticano, sostengono che nella nostra comunità poco o niente funziona.

A queste persone il comitato suggerisce: responsabilità.

Tutti noi, tutti, prendiamoci la responsabilità di cittadini, di genitori, di amministratori e chiediamoci cosa possiamo fare per contribuire alla crescita del piccolo territorio in cui abbiamo deciso di vivere e di lavorare .

Cosa possiamo fare per la comunità di cui facciamo parte ? Cosa possiamo proporre, suggerire agli amministratori per migliorare il migliorabile ?

Una buona relazione tra due persone, tra gruppi di persone, tra un' amministrazione comunale e i cittadini passa attraverso la condivisione e il rispetto di identici valori.

La relazione aumenta di qualità e si arricchisce man mano che abbandoniamo l'io, io sono, io faccio e passiamo al noi, noi siamo, noi facciamo.

La comunità siamo noi, non sei tu, non sono io.

Questo primo incontro serve per verificare se noi concittadini di buon senso, vogliamo essere, se già non lo siamo, cittadini responsabili e iniziare a passare al noi.

Se gli amministratori attuali e futuri, maggioranza e minoranza, avvertono la necessità di abbandonare preconcetti, pregiudizi, contrapposizioni e passare anche loro dall'io al noi, per poter lavorare insieme ad un programma di crescita per il bene della comunità, per le nostre famiglie, per i nostri figli.

Bene esorto tutti a provarci, a confrontarci.

Non provarci, potrebbe significare, e parlo al condizionale per rispetto della suscettibilità e permalosità di qualcuno, dico potrebbe significare non essere cittadini responsabili, potrebbe significare non essere buoni genitori, non avere a cuore il futuro dei nostri figli, della nostra comunità, e continuare a lamentarsi.

Se per voi va bene, fungo da moderatore ed apro i lavori di questo

"Tavolo di confronto per redigere un programma unitario per Ponte".

Intendiamo percorrere in questa primo incontro una prima strada di verifica,
quindi do la parola al Sindaco Meola, a cui chiedo se per lui e la sua squadra questa strada è percorribile, pregandolo di superare il parlare politichese e lasciarci comprendere con chiarezza la sua volontà.

Passo ora la parola al Dott. Mazza rappresentante del Comitato Il Ponte per una sua breve relazione introduttiva e a seguire la parola al rappresentante dell'attuale minoranza consiliare.

Altrettanto chiedo a Giacomo De Angelis sulla possibilità per lui e la sua squadra se questa strada è percorribile, facendo anche a lui la raccomandazione di superar l'abituale criticità e lasciarci comprendere con chiarezza la sua volontà.

Domando ora a voi concittadini intervenuti, che ringrazio nuovamente, quanti vogliono impegnarsi ed accompagnarci in questo percorso e quanti intendono sedersi a questo tavolo per prendere la parola, per lasciare sin da questo primo incontro il loro contributo, ricordando loro che il comitato è aperto a tutti e che non attende altro che la vostra adesione per sviluppare i gruppi di lavoro già attivi ed implementarne altri.

lunedì 8 dicembre 2008

COMUNICATO STAMPA COMITATO "IL PONTE" DEL 07/06/08


COMITATO CIVICO “IL PONTE “

Costituito in Ponte il 7 Aprile 2008 con lo scopo di promuovere attività di carattere politico,

col fine di sollecitare la partecipazione popolare e l'impegno sociale e civile dei cittadini.

Via Giuseppe Ocone n. 17 - 82030 PONTE (Bn) fax 0824.1810331 www.ilponte.tk - info@ilponte.tk


SOLLECITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE


Caro concittadino di Ponte,

le ragioni che ci vedono impegnati nell'avviare un percorso politico locale sono dettate dal senso di appartenenza e dal sentire proprio questo territorio scelto per la propria vita familiare e spesso lavorativa, dal vivere un grande disagio legato alla forte carenza di identità collettiva, di progettualità futura, di spinte evolutive e di adeguati servizi per i cittadini e le imprese.

Con la normativa vigente, salvo novità dell'ultima ora, l'amministrazione uscente non potrà più esprimere Mario come suo massimo rappresentante e tenendo conto anche dell'opinione della moltitudine dei cittadini, l'attuale gruppo amministrativo necessita di una forte spinta evolutiva per quanto concerne proposte e contenuti, ed in conseguenza del fatto che il confronto politico e programmatico è andato progressivamente annullandosi in questa comunità, invitiamo quanti interessati a partecipare al

tavolo di confronto

per redigere un programma unitario per Ponte.


Pertanto sollecitiamo quanti vogliono dare alla stessa un contributo culturale per la gestione e programmazione, anche in relazione alla sempre maggiore competitività con le altre amministrazioni circostanti, superando qualunque veto sulle persone coinvolte.

Abbiamo ricevuto la favorevole adesione al nostro progetto dai rappresentanti di maggioranza ed opposizione Mario Meola e Giacomo De Angelis e vi proponiamo di costruire un progetto politico-culturale che sia trasversale ed aperto a tutti, un ponte tra l'amministrazione uscente, il nostro progetto futuro, e quello di quanti altri vorranno incontrarsi con noi, onde poter utilizzare esperienze politiche ed opportunità di sviluppo di tutti gli schieramenti partitici.

Ti rinnoviamo l'invito ad una serie di 6 incontri che si terranno presso la Sala del Consiglio Comunale, a partire da

Venerdì 12 Dicembre 2008 alle ore 18.30.

Le date successive saranno: Lunedì 29-12-2008, Venerdì 9-1-2009, Martedì 20-1-2009, Mercoledì 11-02-2009 e Venerdì 27-02-2009 allo stesso orario e nello stesso luogo

Ogni tipo di raccomandazione sulla partecipazione ci sembra superflua, questa iniziativa riguarda il futuro dei nostri figli; non cerchiamo candidati per le prossimi liste elettorali e noi non saremo candidati, questa volta però non ascolteremo più passivamente le vostre critiche, vi riterremo ampiamente responsabili dello stato delle cose.

Per quanto ci riguarda, ci gratificherà solo il fatto di tracciare un percorso diverso per questa comunità, a noi interessa solo un futuro che sia degno di un paese in evoluzione.

Ponte 25 novembre 2008

giovedì 4 dicembre 2008

IL PONTE nuovo logo

82CENTO.IT "Ponte, elezioni comunali: previsti una serie di incontri per redigere un programma unitario per il paese."



Obiettivo: coinvolgere tutti coloro che vogliono dare un contributo culturale alla gestione e programmazione, anche in relazione alla sempre maggiore competitività con le altre comunità circostanti’.

Il Comitato ‘Il Ponte’ ha organizzato un ciclo di sei incontri presso la sala del Consiglio Comunale per redigere un programma unitario in vista delle prossime elezioni amministrative. Il primo appuntamento si terrà venerdì 12 dicembre alle 18,30. Le tappe successive saranno lunedì 29, venerdì 9 gennaio, martedì 20 gennaio, mercoledì 11 febbraio e venerdì 27 febbraio.
Per sollecitare la partecipazione, il Comitato ha scritto una lettera ai cittadini di Ponte.
Di seguito il documento:

Caro concittadino di Ponte,
le ragioni che ci vedono impegnati nell'avviare un percorso politico locale sono dettate dal senso di appartenenza e dal sentire proprio questo territorio scelto per la propria vita familiare e spesso lavorativa, dal vivere un grande disagio legato alla forte carenza di identità collettiva, di progettualità futura, di spinte evolutive e di adeguati servizi per il cittadini e le imprese.
Abbiamo ricevuto con favore l'adesione al nostro progetto da parte dei rappresentanti di maggioranza ed opposizione Mario Meola e Giacomo De Angelis.
In considerazione del fatto che l'attuale amministrazione uscente non potrà più esprimere Mario come suo massimo rappresentante e che, anche secondo l'opinione della moltitudine dei cittadini, l'attuale gruppo amministrativo ha bisogno di una forte spinta evolutiva in proposte e contenuti, ed in conseguenza del fatto che il confronto politico e programmatico è andato progressivamente annullandosi in questa comunità, invitiamo quanti interessati a partecipare al Tavolo di confronto per redigere un programma unitario per Ponte che possa vedere coinvolti quanti vogliono dare a questa comunità un contributo culturale alla gestione e programmazione, anche in relazione alla sempre maggiore competitività con le altre comunità circostanti, superando qualunque veto sulle persone coinvolte.
Vi proponiamo di costruire un progetto politico-culturale, che possa essere trasversale ed aperto a tutti, un patto, un ponte tra l'attuale amministrazione uscente, il nostro progetto futuro, e quello di quanti altri vorranno incontrarsi con noi a questo tavolo, che porti le esperienze politiche e le opportunità di sviluppo di tutti gli schieramenti partitici.

IL QUADERNO "Elezioni comunali a Ponte: serie d’incontri per concordare un programma unitario "


Elezioni comunali a Ponte: serie d’incontri per concordare un programma unitario

Ponte - panorama

Ponte - panorama

Il Comitato “Il Ponte” ha organizzato un ciclo di sei incontri presso la sala del Consiglio Comunale per redigere un programma unitario in vista delle elezioni amministrative della primavera prossima. Il primo appuntamento si terrà venerdì 12 dicembre alle 18,30. Le tappe successive saranno lunedì 29, venerdì 9 gennaio, martedì 20 gennaio, mercoledì 11 febbraio e venerdì 27 febbraio. All’iniziativa hanno già aderito il sindaco uscente e non ricandidabile Mario Meola e il leader di opposizione Giacomo De Angelis.

Per sollecitare la partecipazione, il Comitato ha scritto una lettera agli abitanti di Ponte: “Vi proponiamo di costruire un progetto politico-culturale che possa essere trasversale e aperto a tutti, un patto, un Ponte tra l'Amministrazione uscente, il nostro progetto futuro, e quello di quanti altri vorranno incontrarsi con noi a questo tavolo, che porti le esperienze politiche e le opportunità di sviluppo di tutti gli schieramenti partitici”.

venerdì 13 giugno 2008

da IL MATTINO del 12-06-2008



Comitato civico, Sica responsabile
MICHELE DI MAINA Ponte. «Il comitato civico ”Il Ponte” non ha finora designato né suoi candidati alle prossime elezioni amministrative comunali e neppure leader con posizioni di primo piano, ma ha solo attivato un ufficio di segreteria, con l'imprenditore Libero Sica nell'incarico di coordinatore pro tempore». Ad evidenziarlo è lo stesso comitato civico con un comunicato in cui, inoltre, si sottolinea «il bilancio di due mesi di attività», e si ribadisce ai pontesi «l'invito ad intervenire sempre più numerosi nella sede in via Giuseppe Ocone, per partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la nostra comunità, con l'indispensabile contributo di idee e di studio». Il comitato civico ”Il Ponte” si è costituito «con la finalità di promuovere attività di carattere politico, per sollecitare la partecipazione popolare e l'impegno sociale e civile». Nella medesima nota si menziona anche «il dibattito in corso su diversi argomenti, alcuni dei quali sono immediatamente diventati temi di studio ed hanno visto nascere gruppi di lavoro per approfondirne le conoscenze». Quindi, si sta procedendo «all'analisi delle complesse situazioni inerenti le gestioni della raccolta dei rifiuti e del servizio di erogazione dell'acqua, con i rapporti con il gestore idrico Gesesa, e degli impianti sportivi con la relativa manutenzione e le connesse modalità di fruizione». Contestualmente, si sta effettuando «l'analisi del bilancio municipale e della situazione patrimoniale, con un dettagliato screening su tutti i beni di proprietà dell'ente». Altri punti su cui si focalizza l'attenzione de ”Il Ponte” sono «la futura identità del centro storico, l'analisi dell'attuale situazione delle imprese, gli studi sulle fonti energetiche alternative e l'impatto sociale dei cittadini stranieri. Riteniamo estremamente utili gli approfondimenti tematici che abbiamo avviato, sia per accrescere le nostre conoscenze personali che per individuare future progettualità a beneficio di Ponte».



martedì 10 giugno 2008

COMUNICATO STAMPA DEL 7/6/08 Inviato a tutte le testate

Il Comitato Civico Il Ponte nato il 7 Aprile 2008, con lo scopo di promuovere attività di carattere politico, col fine di sollecitare la partecipazione popolare e l'impegno sociale e civile dei cittadini di Ponte (Bn), a due mesi di vita traccia un primo bilancio della sua attività e rinnova l'invito ad avvicinarsi al neonato gruppo politico per dare il proprio contributo di idee e studio.
Nel corso di queste settimana abbiamo discusso e ci siamo confrontati con molti concittadini su diversi argomenti, alcuni dei quali sono da subito diventati temi di studio ed hanno visto nascere gruppi di lavoro per approfondirne le conoscenze.
Ecco i gruppi di lavoro attivi a tutt'oggi:
-gestione della raccolta rifiuti ed analisi della complessa situazione in itinere;
-servizio idrico comunale e rapporti con il gestore GE.SE.SA.;
-impianti sportivi comunali, gestione, manutenzione e fruizione;
-bilanci comunali consuntivi e preventivi con analisi dei flussi di cassa e degli indebitamenti, nonché della situazione patrimoniale, con uno dettagliato screening su tutti i beni di proprietà dell'Ente;
-centro storico e sua futura identità;
-attività di impresa, analisi della situazione presente;
-cittadini stranieri, studio dell'impatto sociale;
-fonti energetiche alternative e reti di comunicazione innovative.
Lo studio che abbiamo avviato su questi argomenti riteniamo sia utile non soltanto per accrescere le nostre conoscenze personali, ma in seguito per individuare un percorso di progettualità futura.
Cogliamo l'occasione in ultimo per ringraziare pubblicamente il Consigliere Comunale Dott.ssa Teresa Simeone per l'interessamento al nostro lavoro, anche per essere stata la prima rappresentante dell'Amministrazione attiva ad accorgersi del nostro Comitato e del nostro progetto, risponderemo personalmente al Consigliere Simeone in merito alle sue preoccupazioni relative ad ipotetici nostri leader, per intanto informiamo tutti che questo Comitato Civico, al momento, non ha né candidati designati, né leader con posizioni di primo piano, ma soltanto un ufficio di segreteria che vede nella persona dell'imprenditore Libero Sica il suo coordinatore pro tempore.
Rinnovando l'invito ad interessarvi di politiche per la nostra comunità pontese ed alla sua futura progettualità, vi ringraziamo per il tempo dedicatoci e vi invitiamo a farci visita nella nostra nuova sede in Ponte alla Via Giuseppe Ocone (all'ingresso del paese, di fronte l'edicola) o sul ns. sito web www.ilponte.tk.

venerdì 30 maggio 2008

28-05-08 IL SANNIO QUOTIDIANO Parla del Comitato Il Ponte

Ecco il testo integrale dell'articolo pubblicato:

Comitato ‘Il ponte’, Simeone avvisa

Si fa sentire ancora una volta la voce di Teresa Simeone, consigliere comunale indipendente. Questa volta la Simeone affronta la questione che riguarda l’ufficializzazione della nascita del comitato ‘Il Ponte’, che per la consigliere è un nome alquanto “promettente”...

Si fa sentire ancora una volta la voce di Teresa Simeone, consigliere comunale indipendente. Questa volta la Simeone affronta la questione che riguarda l’ufficializzazione della nascita del comitato ‘Il Ponte’, che per la consigliere è un nome alquanto “promettente”. Il comitato è “composto da un gruppo di giovani che si propone di sensibilizzare alle problematiche amministrative e di preparare il terreno alle prossime elezioni». P La Simeone commenta le linee programmatiche di questo comitato: “Le indicazioni programmatiche - afferma - sono assolutamente sottoscrivibili, nella dichiarata apertura al dialogo, confermata dalla creazione di uno spazio virtuale nel quale stimolare il confronto. Non si può che salutare l’iniziativa con rispetto e speranza: non possiamo che esserne felici quando ci sono persone che si attivano, che discutono, che cercano di rompere la fissità paludosa di uno stagno culturale e sociale come spesso appare, nonostante le belle intelligenze, il nostro paese”. Successivamente l’esponente del consiglio comunale ‘giudica’ anche la scelta del nome: “il nome scelto, al di là del facile riferimento al toponimo che caratterizza la nostra origine, è suggestivo e carico di significati: un ponte è infatti qualcosa che unisce, che collega, che mette in comunicazione e dunque chi costruisce ponti, invece di erigere muri, svolge un’opera preziosa per ogni comunità”. Non solo auguri da parte di Teresa Simeone ma anche qualche preoccupazione per questi giovani:una riflessione “che non vuole certo spegnere il loro entusiasmo, bensì indurli a riflettere che un conto è ‘essere’ e un conto è ‘presentarsi’ come il ‘nuovo’. Sono assolutamente convinta dei loro giusti e civilissimi propositi, ma vorrei anche ricordare, dall’alto di un’età non più giovanissima, che spesso – continua la Simeone – ‘la via dell’Inferno è lastricata di buone intenzioni’ e che la tigre che pensiamo di cavalcare può disarcionarci e dilaniarci». Da qui i consigli: «Vorrei invitarli a guardarsi veramente intorno, ad ascoltare la gente e a raccogliere il maggior numero di informazioni sulle persone cui pensano di affidare posizioni di primo piano. Il ‘nuovo’ deve essere veramente tale rispetto alle vecchie logiche clientelari, rispetto ai meccanismi antichi di affidamento di incarichi ad amici, figli di amici, nipoti di amici: il nuovo deve essere chiarezza, trasparenza, efficienza, intelligenza politica, miglioramento dei servizi. Il nuovo - dichiara ancora - deve essere ‘intelligenza’ e ‘sensibilità’, capacità di appassionarsi alla comunità ed efficacia politica nel risolverne i problemi”. Non poteva mancare una ‘sviolinata’ rivolta nei confronti delle persone che si stanno avvicinando a questo comitato: «chiedetevi dunque, cari giovani, se le persone cui vi state affidando abbiano tali capacità e non esitate a guardarle lucidamente, incominciando dalla loro ricchezza valoriale, continuando con il loro coraggio umano, finendo con la loro competenza professionale; chiedetevi se tali persone - continua la Simeone - siano degne di rappresentarvi e di parlare a vostro nome. Non dovrebbe essere difficile, dal momento che viviamo tutti nello stesso paese, frequentiamo le stesse strade, ammiriamo e critichiamo le stesse costruzioni, respiriamo la stessa aria e conosciamo gli stessi accadimenti: non limitiamoci – conclude - a guardare e a pensare che ‘tanto è andato sempre così’, ma cerchiamo di vedere, giudicare e lavorare perché non vada più così’. Buona fortuna e ad maiora!”.

Legge regionale del 28-03-2007 n. 4 Norma in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati

Regione Campania
Legge regionale del 28-03-2007 n. 4
Norma in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati

(B.U.R. Campania n. 19 del 3-4-2007)

IL IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEPROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE: TITOLO IGestione dei rifiutiCapo IDisposizioni generaliARTICOLO 1
Principi1. La presente legge considera la razionale, programmata, integrata e partecipata gestione dei rifiuti quale condizione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia dell’ambiente e del territorio assicurando il rispetto dei principi di equità tra territori e generazioni. Si ispira, altresì, al conseguimento dell’obiettivo “Rifiuti zero” attraverso le forme di organizzazione previste anche dalla normativa nazionale. ARTICOLO 2
Oggetto1. La presente legge, in attuazione della normativa nazionale vigente:
a) disciplina le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;
b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l’organizzazione e le modalità di svolgimento;
c) determina, in applicazione dei principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, le funzioni e i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla regione alle province e ai comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzati, come disciplinate dalla presente legge.
2. La presente legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e assicura le massime garanzie di protezione dell’ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturalie paesaggistici escludendo dallo smaltimento dei rifiuti le aree sottoposte a misure di conservazione ambientale in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale. ARTICOLO 3
Finalità1. La presente legge persegue le seguenti finalità:a) prevenire, governare e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;b) potenziare e agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali, adottando con priorità le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo e ogni altra azione diretta a ottenere da essi materia prima secondaria;
c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano il recupero e l’utilizzo produttivo conseguendo l’obiettivo della minimizzazione dell’impatto ambientale connesso allo smaltimento;
d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti e garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti responsabilizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, gli enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;
f)promuovere l’utilizzo di strumenti economici, bilanci-ambientali, strumenti di certificazione ambientale -norme ISO ed EMAS- nonché dei sistemi di qualità quali lo sviluppo del marchio di qualità ecologica -ECOLABEL- volti a promuovere prodotti con un minore impatto sull’ambiente contribuendo a un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell’ambiente;
g) garantire in linea generale l’autosufficienza regionale in conseguenza dei principi di autosufficienza di ogni ambito territoriale ottimale -ATO- e di compensazione di cui agli articoli 15 e 29 ;
h) favorire la crescita di un mercato verde attraverso la promozione di strumenti quali Green Public Procurement - PP-;
i) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali in conformità ai principi di sussidarietà e solidarietà territoriale, fermo restando le funzioni e i compiti di indirizzo, per ambiti territoriali sovracomunali, riservati alla regione;
l) prevedere nelle gare di appalto relative alla gestione dei rifiuti criteri che valorizzano le capacità e le competenze tecniche nella prevenzione della produzione dei rifiuti stessi;
m) salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali e garantire le condizioni contrattuali degli operatori del settore secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;
n) promuovere le attività finalizzate al miglioramento delle conoscenze e delle capacità di intervento e regolamentare le fasi fondamentali necessarie a un effettivo recupero della frazione organica da rifiuto;o) attuare gli strumenti di prevenzione e riduzione integrati dell’inquinamento- IPPC- ovvero per i settori di interesse prevedere il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
p) superare lo stato di emergenza nei settori della gestione dei rifiuti;
q) provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse regionale. ARTICOLO 4
Informazione istituzionale al cittadino1. La regione, le province e i comuni, al fine di sensibilizzare la collaborazione delle comunità locali al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 3, in conformità ai principi della “Carta di Aalborg” approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle città sostenibili, promuovono iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini curando, di concerto, l’ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità anche alle peculiarità degli ambiti territoriali ottimali di cui al titolo IV.
2. La regione monitora, con strutture interne, così come per le attività di informazione e comunicazione, le iniziative di cui al comma 1 e ne valuta l’efficacia. ARTICOLO 5
Sezione regionale del catasto dei rifiuti 1. E’ istituita presso l’agenzia regionale per la protezione ambientale -ARPAC-la sezione regionale del catasto dei rifiuti -SRCR - .
2. La SRCR è articolata territorialmente su base di ambito territoriale ottimale.
3. La SRCR raccoglie le informazioni ricevute secondo le modalità previste dalla normativa vigente, elabora i relativi dati e li trasmette alla sezione nazionale del catasto dei rifiuti - SNCR - e all’osservatorio regionale di cui all’articolo 6 entro trenta giorni dal ricevimento. ARTICOLO 6
Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti1. E’ istituito l’osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, di seguito denominato osservatorio, presso il settore regionale di cui all’articolo 7, comma 2.
2. La giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente, competente per materia, definisce l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’osservatorio.
3. L’osservatorio:
a) approfondisce l’elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti;
c) provvede a monitorare l’andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso la costituzione di un rapporto periodico e costante con i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, i quali forniscono costantemente le informazioni necessarie ad aggiornare la banca dati di cui alla lettera a);
d) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
e) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell’erogazione e degli impianti;
f) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
g) svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l’ammodernamento degli impianti e dei servizi;
h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l’eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;
l) adotta la carta dei diritti e dei doveri dell’utente entro sessanta giorni successivi al suo insediamento.
4. L’assessore regionale competente presenta annualmente alla commissione consiliare competente la relazione sull’attività svolta dall’osservatorio.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni l’osservatorio si avvale dell’ARPAC.
6. L’osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al comma 3. TITOLO IICompetenze e organizzazioneCapo IOggettoARTICOLO 7
Competenze della regione1. Sono di competenza della regione, nel rispetto della normativa statale vigente:a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 10, sentiti le province, i comuni, le autorità d’ambito e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o, comunque, ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la riqualificazione e la bonifica di aree inquinate di propria competenza in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo V , articoli 239 e successivi;
d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze di cui alla normativa statale vigente;
e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE 1 febbraio 1993, n. 259 attribuisce alle autorità competenti in materia di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) la redazione di linee guida e i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di riqualificazione, di bonifica e di messa in sicurezza nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi;
m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152/06, articoli 214, 215, e 216, nel rispetto delle relative linee guida approvate dalla commissione consiliare permanente competente per materia;
n) la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 196, comma 1, lettera n);
o) la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
p) l’adozione, in conformità della normativa statale vigente, delle disposizioni necessarie affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al trenta per cento del fabbisogno stesso. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l’aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni;
q) il coordinamento e la promozione di interventi atti a ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le correlate attività di recupero e di riutilizzo;
r) la stipulazione di appositi accordi di programma o di convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06, articolo 182. In tale ultima ipotesi la stipulazione degli accordi di programma o convenzioni è preceduta da concertazione con le province e i comuni interessati, residuando, in caso di disaccordo, alla regione il potere di adottare le determinazioni finali;
s) l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle province e delle autorità d’ambito di cui all’articolo 16 in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni amministrative agli stessi conferite con la presente legge; t) la concessione di contributi e incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione e il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;
u) la concessione di contribuiti ai comuni per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione nonché di recupero e riutilizzo di rifiuti;
v) la definizione del quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare nonché la concessione di incentivi finalizzati alla sensibilizzazione all’uso di materiale riciclato;
z) l’individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi qualificati di gestione ambientale;
aa) la concessione di incentivi per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 10;
bb) l’adozione di schemi tipo di contratto di servizio da allegare ai capitolati di gara, nel rispetto della normativa statale vigente;
cc) l’elaborazione e l’approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articolo 5.
2. È istituto presso l’area generale di coordinamento della giunta regionale “Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile”, il settore “Programmazione e interventi regionali in materia di gestione integrata dei rifiuti”. Al settore sono attribuiti i compiti di predisposizione degli atti di programmazione, pianificazione e promozione della gestione integrata dei rifiuti nonchè le funzioni connesse al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, alla vigilanza e al controllo sull’attuazione della presente legge.
3. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l’organizzazione e le modalità di funzionamento del settore di cui al comma 2 anche mediante modifica o accorpamento delle strutture esistenti presso l’area generale di coordinamento.
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la regione si avvale anche dell’ARPAC.
5. La regione privilegia la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree stesse, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.ARTICOLO 8
Competenze delle province1. Sono di competenza delle province, nel rispetto della normativa statale vigente:
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il conseguente monitoraggio;
b) il controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti ivi compreso l’accertamento delle violazioni della presente legge e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/06, parte quarta;
c) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate ai sensi della normativa vigente;
d) l’individuazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale – ptcp- di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, ove adottato, e dei criteri stabiliti dalla regione, nonché sentite le autorità di cui all’articolo 16 e i comuni ;
e) l’esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, per l’espletamento delle funzioni e delle attività loro conferite dalla presente legge;
f) la promozione a livello provinciale delle attività conferite ai comuni ai sensi dell’articolo 4.
2. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, le province possono avvalersi di organismi pubblici ivi inclusa l’ARPAC, con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.
3. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che siano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui al decreto legislativo n. 152/06 , articoli 214, 215 e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei rifiuti. ARTICOLO 9
Competenze dei comuni1. I comuni, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui al titolo IV, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Fino all’inizio delle attività del soggetto gestore del servizio integrato, ai sensi dell’articolo 20, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle forme disciplinate dalla normativa vigente.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e in coerenza con i piani di ambito adottati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 , stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri generali per la redazione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti. 3. I comuni sono tenuti a comunicare mensilmente alla provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani e assimilati per consentirne l’elaborazione e la trasmissione all’osservatorio regionale e nazionale.
4. I comuni possono prevedere la raccolta a domicilio, anche in determinati periodi dell’anno, presso persone anziane, portatori di handicap e per particolari esigenze pubbliche e private.
5. I comuni sono tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla regione. TITOLO IIIPianificazioneCapo IPiani regionaliARTICOLO 10
Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti1. Il piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, di seguito denominato PRGR, in coerenza con il piano territoriale regionale di cui alla legge regionale n. 16/04, articolo 13, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti.
2. Il PRGR, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, stabilisce:
a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi compatibili;
b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ambiti territoriali ottimali, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 200. Il mancato accoglimento delle richieste avanzate dalle province e dai comuni deve essere evidenziato e motivato nella proposta di PRGR di cui all’articolo 13, comma 1;
d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi anche mediante la costituzione di un fondo regionale;
f) le prescrizioni contro l’inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, articolo 65, comma 3, lettera f ;
g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
h)i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, prevedendo che nei comuni sede di un impianto di smaltimento dei rifiuti non siano ubicati ulteriori impianti o siti di smaltimento dei rifiuti salvo autonome delibere dei comuni stessi, nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, comma 3, lettera h) ;
i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia in conformità al decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche;
m) la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 225, comma 6;
n) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
o) l’indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e l’analisi socio-economico-territoriale - SWOT- sulla base dei dati elaborati e trasmessi dall’osservatorio;
p) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
q) i tipi, le quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani.
3. Il PRGR stabilisce, inoltre:a) i criteri per la redazione della relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di smaltimento rifiuti ;
b) la normativa generale;
c) gli obiettivi generali di pianificazione con l’individuazione concordata di quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani, per interventi di sussidiarietà e di emergenza tra ambiti territoriali ottimali e regioni;
d) i criteri per l’organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
e) i criteri per l’organizzazione del sistema di recupero di energia dai rifiuti urbani;
f) i criteri per l’organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
g) il programma di cui all’articolo 7, comma 1, lettera cc);
h) il piano regionale dei rifiuti speciali, anche pericolosi, di cui all’articolo 11, ove necessario;
i) il piano regionale delle bonifiche di cui all’articolo 12.
4. La regione approva e adegua il PRGR in relazione allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, secondo la normativa statale vigente. A tal fine la giunta regionale con proprie delibere aggiorna le direttive sui requisiti che devono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni. ARTICOLO 11
Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi :a) promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
b) stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
c) detta i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
d) stabilisce le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, in ragione di documentate esigenze, gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, a eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi;
e) definisce le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti nonché della vicinanza e dell’utilizzo di linee ferroviarie.
2. Il piano di cui al comma 1 prevede, inoltre:
a) la normativa di attuazione;b) una relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti speciali nonché sugli obiettivi finali del piano;
c) la stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari, sulla base del principio di prossimità. ARTICOLO 12
Piano regionale delle bonifiche1. Il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate individua:
a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;
b) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegiano, prioritariamente, l’impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;
c) l’ordine degli interventi assicurando priorità ai siti sede di ex discariche e discariche nel periodo di emergenza dei rifiuti;
d) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
e) la stima degli oneri finanziari.
2. La regione può concedere contributi fino al cento per cento del costo complessivo a favore di soggetti pubblici che attuano interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, individuate nel piano regionale delle bonifiche.
3. Con delibera di giunta regionale sono dettati i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare competente per materia. ARTICOLO 13
Procedure per l’adozione e approvazione del piano regionale e relative varianti1. La giunta regionale, sentita la conferenza permanente regione – autonomie locali e le autorità d’ambito, adotta la proposta di PRGR di cui all’articolo 10. I pareri contrari sono allegati alla proposta di PRGR.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano sul bollettino ufficiale della regione Campania le province, le autorità d’ambito, i comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale possono presentare osservazioni sulla proposta di piano. Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale propone di accogliere o respingere motivatamente le osservazioni al piano e lo trasmette per la definitiva approvazione al Consiglio regionale.
3. Il piano approvato è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il piano acquista efficacia a tempo indeterminato.
4. Gli aggiornamenti e le variazioni sostanziali delle previsioni del piano sono sottoposti al procedimento di formazione definito dai commi 1,2 e 3, con i termini ridotti della metà.
5. Le variazioni tecniche ovvero quelle necessarie per l’adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di giunta regionale.
6. La giunta regionale con cadenza triennale e, comunque, entro sei mesi dalla data di insediamento del consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del piano e propone al consiglio le modifiche necessarie all’aggiornamento dello stesso. ARTICOLO 14
Efficacia ed effetti del piano regionale1. Le disposizioni contenute nel PRGR e negli adeguamenti hanno efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge. TITOLO IVAmbiti Territoriali OttimaliCapo IOggettoARTICOLO 15
Articolazione in ambiti territoriali ottimali1. La gestione integrata dei rifiuti avviene in Ambiti Territoriali Ottimali –ATO – nel rispetto del principio dell’autosufficienza di ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti.
2. Il PRGR provvede, ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, alla delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale che, in sede di prima applicazione della presente legge, coincide con ogni circoscrizione provinciale. Per la provincia di Napoli si può prevedere l’istituzione di due ATO.
3. Il PRGR, al fine di ottimizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, può modificare, su richiesta degli enti locali interessati, le circoscrizioni degli ATO prevedendo l’unificazione di più ATO contigui ovvero il passaggio di un comune o di un gruppo di comuni contermini da un ambito ad altro contiguo. All’interno di ogni ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.
4. Sulle richieste di unificazione o di distacco di cui al comma 3 si pronunciano obbligatoriamente le assemblee delle autorità d’ambito interessate.ARTICOLO 16
Struttura dell’autorità d’ambito1. Per ogni ATO è istituito un consorzio obbligatorio, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 31, denominato autorità d’ambito, costituito dai comuni e dalla provincia in cui ricade il territorio dell’ATO. 2. Gli organi dell’autorità d’ambito, le attribuzioni e il funzionamento sono definiti dallo statuto e dalla convenzione in conformità al decreto legislativo n. 267/00, articolo 31, per quanto non disposto dalla presente legge.
3. L’assemblea degli enti consorziati è composta dal presidente della provincia e dai sindaci o loro delegati . Non è ammessa la delega tra enti locali. Ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti fino a un massimo di trenta voti. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno, in ogni caso, diritto a un voto. Il presidente della provincia ha diritto a un voto e presiede l’assemblea dell’ATO.
4. L’elezione del consiglio di amministrazione avviene mediante presentazione di liste composte da cinque candidati. Le liste devono prevedere la presenza di almeno due rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti nei primi quattro posti. La lista che ottiene il maggior numero di voti elegge quattro componenti del consiglio di amministrazione secondo la collocazione nella lista stessa. Il quinto componente del consiglio di amministrazione è il candidato collocato al primo posto della lista che ottiene la seconda cifra elettorale. Negli ATO che superano un milione e cinquecentomila abitanti, nelle liste deve essere presente un rappresentante dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione, avente funzione di amministratore delegato, è eletto dal consiglio tra i suoi membri. Il consiglio e l’amministratore delegato restano in carica quattro anni.
6. Le condizioni di accesso alla carica di consigliere di amministrazione dell’ATO sono quelle disciplinate dal decreto legislativo n. 267/00.
7. Le autorità d’ambito sono dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa. ARTICOLO 17
Costituzione delle autorità d’ambito1. Il presidente della provincia nel cui territorio si estende l’ATO provvede alle attività strumentali alla costituzione dell’autorità d’ambito. In particolare:
a) predispone la convenzione e lo statuto dell’autorità d’ambito sulla base dello schema tipo che la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
b) stabilisce il termine perentorio, che non può superare i trenta giorni, per approvazione della convenzione e dello statuto da parte di ogni consiglio degli enti locali che costituiscono l’autorità d’ambito;
c) convoca nei successivi trenta giorni l’assemblea di insediamento per l’approvazione della convenzione e dello statuto e per l’elezione degli organi dell’autorità d’ambito.
2. La provincia assicura, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell’ autorità d’ambito.
3. La convenzione e lo statuto sono approvati dall’assemblea con il pronunciamento favorevole dei comuni che rappresentano almeno la maggioranza assoluta della popolazione dei comuni ricadenti nell’ATO.
4. La regione, nel caso in cui i comuni e le province non costituiscono l’autorità d’ambito nei termini indicati al comma 1, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 24 .
5. Gli oneri conseguenti all’attività di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dell’autorità d’ambito.ARTICOLO 18
Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dell’autorità d’ambito1. L’autorità d’ambito ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dalle autorità d’ambito nei modi di legge.
2. Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni consorziato, in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione.
3. Le quote di finanziamento dell’autorità sono ripartite fra gli enti locali sulla base dello statuto e della convenzione.
4. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono inviati alla giunta regionale per la valutazione della congruità delle spese di funzionamento dell’autorità d’ambito e per ogni ulteriore controllo previsto dalla normativa vigente.
5 La regione, la provincia e i comuni trasferiscono alle autorità d’ambito la titolarità dei beni e delle attrezzature nonché degli impianti realizzati sul territorio con fondi regionali, provinciali o comunitari inerenti il ciclo dei rifiuti.
6. Le autorità d’ambito accedono ai finanziamenti regionali, statali e comunitari.
7. Per garantire il primo avviamento delle autorità d’ambito, la regione assicura loro un contributo per il funzionamento.ARTICOLO 19
Funzioni dell’autorità d’ambito1. L’autorità d’ambito esercita le funzioni ad essa assegnate dal decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni.
2. Il piano d’ambito può prevedere l’istituzione, nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, di una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani.
3. L’autorità d’ambito adotta il piano d’ambito e il programma di interventi, di cui al decreto legislativo n. 152/06, all’articolo 203, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, e li trasmette all’osservatorio.
4. L’adozione del piano d’ambito e del programma degli interventi è condizione per la concessione di eventuali contributi da parte della regione. ARTICOLO 20
Organizzazione della gestione dei rifiuti1. L’autorità d’ambito affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/06, articolo 202 e della normativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica, nonché in conformità alle leggi regionali in materia.
2. All’autorità d’ambito è trasferito l’esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L’autorità d’ambito adottando apposito regolamento, in sede di definizione delle tariffe a carico dei cittadini, nel rispetto della normativa vigente, definisce:
a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce sociali più deboli;
b) le misure di incentivazione e premialità, compresa la compensazione economica, per l’attuazione di forme di raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini. TITOLO VRequisiti TecniciCapo IOggettoARTICOLO 21
Requisiti tecnici, ubicazione degli impianti e autorizzazione all’esercizio1. I nuovi impianti sono ubicati nelle zone individuate dalle province. Per l’ubicazione degli impianti esclusivamente destinati a servizio della raccolta differenziata, le province provvedono, d’intesa con i comuni interessati ed altri enti, a individuare prioritariamente aree e complessi industriali dismessi ovvero in disuso.
2. Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono utilizzate tecnologie idonee a garantire la tutela dei cittadini e la progressiva riduzione dell’impatto ambientale derivante dai rifiuti.
3. Le procedure per il rilascio e per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, sono disciplinate dal decreto legislativo n. 152/06, capo IV, titolo I, articoli n. 208 e seguenti. Resta ferma l’applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della stessa. ARTICOLO 22
Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica1. La regione elabora e approva un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da allocare in discarica allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico e il recupero di materiali o di energia.
3. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della relativa comunicazione alla commissione europea. TITOLO VIPoteri sostitutiviCapo ICompetenzeARTICOLO 23
Poteri sostitutivi delle province1. I poteri sostitutivi attribuiti alle province dalla presente legge sono esercitati dal presidente della provincia competente per territorio il quale, previa diffida e assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta. ARTICOLO 24
Poteri sostitutivi della regione1. La regione esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all’attuazione del PRGR, alla costituzione delle autorità d’ambito di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 e all’affidamento del servizio di cui all’articolo 20.
2. I poteri sostitutivi attribuiti alla regione dalla presente legge sono esercitati dal presidente della giunta regionale, il quale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta. TITOLO VIINorme per favorire la raccolta differenziata dei rifiutiCapo IOggettoARTICOLO 25
Incentivazioni e contributi1. Le autorità d’ambito, in ragione delle diverse realtà territoriali, organizzano il servizio di raccolta in modo da incrementare quantità e qualità tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 3
2. La giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi destinati agli ATO per incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata nonché il conseguimento di livelli più elevati di tutela ambientale. Al raggiungimento di tali obiettivi è riconosciuto anche un contributo di premialità.
3. Le autorità d’ambito trasmettono annualmente alla regione ed alle province i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno precedente. ARTICOLO 26
Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per l’uso della carta riciclata negli enti pubblici1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 18 sono estese anche agli enti locali e alle società di gestione dei servizi pubblici locali in ambito regionale.
2. La giunta regionale emana direttive per la promozione presso i soggetti di cui al comma 1 e gli enti di cui alla legge regionale n. 18/02, articolo 2, comma 1, dell’uso esclusivo di carta e cartoni riciclati nonché per la raccolta differenziata della carta, del cartone, delle cartucce di inchiostro, dei toner, del materiale d’ufficio e degli altri beni mobili dismessi, individuati e disciplinati come beni durevoli ai sensi della normativa vigente. ARTICOLO 27
Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero1. La regione persegue gli obiettivi della prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti e recupero degli stessi attuando, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, le seguenti azioni:
a) campagne informative, formative ed educative rivolte all’intera popolazione e alle scuole, promuovendo l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;
b) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti e agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;
c) divulgazione ed incentivazione della pratica di compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio; d) sperimentazione, adozione, diffusione e incentivazione, nelle attività degli uffici, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti attraverso l’uso di materiali riutilizzabili, l’impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo, l’utilizzo di contenitori di toner e di inchiostro nonchè di penne e batterie ricaricabili.
2. La regione, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, promuove accordi con le province e i comuni prevedendo anche le relative risorse economiche.
3. Le modalità degli accordi sono definite dalla giunta regionale in un programma triennale di iniziative elaborato anche sulla base del piano regionale dei rifiuti. ARTICOLO 28
Contributo ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento1. Ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato.ARTICOLO 29
Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO1. La giunta regionale determina annualmente misure di compensazione tra ATO per lo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da ambiti territoriali diversi da quello nel quale è situato l’impianto. Capo II Norme transitorie e finaliARTICOLO 30
Personale 1. Il personale in servizio presso l’ARPAC, proveniente dall’ufficio del commissario delegato, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 1996, n. 2425, e 22 dicembre 2000, n. 3100, che ha maturato almeno ventiquattro mesi di servizio alla data di pubblicazione della presente legge, è ammesso a partecipare, con la riserva fino al cinquanta per cento dei posti, ai concorsi banditi dall’ARPAC.
2. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 è ammessa per le qualifiche corrispondenti alle posizioni giuridiche ricoperte alla data del 31 gennaio 2007 nell’ambito dell’ufficio del commissario delegato e degli enti pubblici convenzionati. ARTICOLO 31
Norma finanziaria1. All’onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato per il 2007 in euro 1 milione, si fa fronte con lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base 1.1.1 dello stato di previsione della spesa.
2. All’onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.ARTICOLO 32
Abrogazione e norma transitoria1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, fatta eccezione per l’articolo 6, che è abrogato a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 20, comma 1. ARTICOLO 33
Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino1. Al personale utilizzato ai servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 novembre1996, n. 608, al decreto legislativo n. 152/06, alla legge 27 gennaio 2006, n. 21 e all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2007, n. 3564. ARTICOLO 34
Dichiarazione d’urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

Napoli, 28 marzo 2007-04-10
-BASSOLINO-

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 90 per emergenza rifiuti in Campania e Napoli

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 90 per emergenza rifiuti in Campania e Napoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell’emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;Considerata la gravita’ del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;Considerate le ripercussioni in atto sull’ordine pubblico;Tenuto conto della necessita’ e dell’assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella regione Campania;Considerato il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull’intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti nell’atmosfera;Ravvisata l’ineludibile esigenza di disporre per legge l’individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della conseguente necessita’ di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;Ritenuto altresi’ di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con l’esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione;Ritenuta la necessita’ di disporre in via legislativa interventi di bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonche’ interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso territorio;Tenuto conto degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalita’ organizzata nelle attivita’ di gestione dei rifiuti nella regione Campania e considerata la necessita’ di fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attivita’ di indagine in ordine ai reati commessi nell’ambito delle predette attivita’ di gestione dei rifiuti;Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania;Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 237 e n. 239, del 18 - 26 giugno 2007, emesse nel giudizio di legittimita costituzionale dell’articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 27187 del 28 dicembre 2007, sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sui procedimenti cautelari in materia di gestione dei rifiuti;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dell’interno, della difesa, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dell’economia e delle finanze;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all’articolo 1, commi 376 e 377, all’articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilita’ e straordinarieta’ per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania e’ preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, puo’ essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche’ alla materia di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell’ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l’anno 2008 ed euro 173.000 per l’anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all’articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell’11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o piu’ capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell’organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali. 4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e’ disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attivita’ saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilita’ speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilita’ speciale intestata al Sottosegretario di Stato.
Art. 2.Attribuzioni del Sottosegretario di Stato
1. Ai fini della soluzione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonche’ igienico-sanitaria, e fatto salvo l’obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell’ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificita’ delle prestazioni occorrenti, all’attivazione dei siti da destinare a discarica, cosi’ come individuati nell’articolo 9.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, cosi’ come sostituito dall’articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato puo’ altresi’ utilizzare le procedure di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l’acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all’articolo 17.
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarita’ della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato puo’ disporre l’acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attivita’ di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all’articolo 17.
4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all’attivita’ di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l’assoluta protezione e l’efficace gestione.
5. Fatta salva l’ipotesi di piu’ grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende piu’ difficoltoso l’accesso autorizzato alle aree medesime e’ punito a norma dell’articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorita’ competenti, d’intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettivita’ agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l’emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato e’ assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorita’ di pubblica sicurezza e le altre autorita’ competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresi’ l’impiego delle Forze armate per l’approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonche’ il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorita’ competenti, in termini di stretta funzionalita’ rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l’adozione di ogni provvedimento necessario all’esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. Fatta salva l’ipotesi di piu’ grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende piu’ difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti e’ punito a norma dell’articolo 340 del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, e’ punito ai sensi dell’articolo 635, secondo comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attivita’ di gestione dei rifiuti, puo’ disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell’attivita’ di gestione medesima, ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilita’, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato e’ autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse gia’ destinate alla gestione dei rifiuti.
Art. 3.Competenza dell’autorita’ giudiziaria nei procedimenti penalirelativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania
1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonche’ a quelli ad essi connessi a norma dell’articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell’articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalita’ organizzata, si applicano le disposizioni dell’articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attivita’ del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli puo’, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non e’ stata esercitata l’azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall’applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.
8. Per tutta la durata dell’emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all’articolo 9, nonche’ quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreche’ il concreto pregiudizio alla salute e all’ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale e’ emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.
Art. 4.Tutela giurisdizionale
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorita’ giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall’autorita’ giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.
Art. 5.Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno
1. Al fine di consentire il pieno rientro dall’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell’ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, e’ autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e’ autorizzato l’esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
3. Fermo quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell’impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, e’ altresi’ autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall’articolo 17.
Art. 6.Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell’eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa societa’ affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell’effettiva funzionalita’, della vetusta’ e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - localita’ Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonche’ del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione e’ effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalita’ tecnica, nominati dal Presidente della Corte d’appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All’esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualita’ e per le attivita’ connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonche’ per la trasferenza dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell’ambito delle risorse del Fondo di cui all’articolo 17.
Art. 7.Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell’incremento dell’efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e’ ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale.
2. All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale.». La copertura dei relativi oneri e’ assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita’ tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all’esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
3. Il Segretario generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione di cui al comma 1.
Art. 8.Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi
1. Al fine di raggiungere un’adeguata capacita’ complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato e’ autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell’ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l’individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l’esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.
3. E’ prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonche’ il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.
Art. 9.D i s c a r i c h e
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell’avvio a regime della funzionalita’ dell’intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonche’ per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, e’ autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant’Arcangelo Trimonte (BN) - localita’ Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - localita’ Postarza; Serre (SA) - localita’ Macchia Soprana; nonche’ presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - localita’ Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - localita’ Pozzelle e localita’ Cava Vitiello; Napoli localita’ Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - localita’ Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - localita’ Ferrandelle; Serre (SA) - localita’ Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti e’ inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonche’ 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all’articolo 18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania e’ autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche’ alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all’apertura delle discariche ed all’esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che e’ tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
6. L’articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e’ abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.
8. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ cosi’ sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.
Art. 10.Impianti di depurazione
1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attivita’ di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all’articolo 18, e’ autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l’immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell’ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entita’ e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.
Art. 11.Raccolta differenziata
1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l’obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, e’ imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell’importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.
3. L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e’ abrogato.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalita’ individuate dal Sottosegretario di Stato, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili.
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l’utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili.
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unita’ e dei mercati all’ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania e’ fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle societa’ provinciali di cui all’articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall’articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione e’ affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all’attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall’accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilita’. Tali corrispettivi sono destinati all’acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all’attivazione della raccolta differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, e’ tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalita’ tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l’uniformita’ di indirizzo e l’efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.
12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli gia’ sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, per l’importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.
Art. 12.Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti
1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa’ affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attivita’ solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse societa’ affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle societa’ affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l’importo massimo di quaranta milioni di euro.
2. Ai fini del pagamento diretto, le societa’ originariamente affidatarie o eventuali societa’ ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attivita’ eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all’articolo 17.
Art. 13.Informazione e partecipazione dei cittadini
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.
2. Le attivita’ di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.
3. Al fine di assicurare la piu’ compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell’ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l’organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
5. A partire dall’anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell’ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.
6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita’ attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell’ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14.Norma di interpretazione autentica
1. L’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche’ l’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita’ di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 15.Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalita’ dell’Amministrazione
1. Nei limiti delle risorse di cui all’articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a: a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessita’ in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009; b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all’uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.
2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ disciplinata l’organizzazione delle strutture di missione di cui all’articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attivita’ di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco.
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalita’ inerenti all’emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti gia’ notificati.
Art. 16.Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalita’ dell’Amministrazione
1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto: a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, e’ immesso, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell’area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo; b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all’articolo 1, nonche’ con riferimento all’esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e’ sostituito dal seguente: «2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono ricoperti: a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico; b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.».
2. Il Dipartimento per la protezione civile e’ autorizzato: a) ad avvalersi di una unita’ di personale dirigenziale appartenente a societa’ a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a societa’ che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianita’ nell’incarico.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l’anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l’anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 17.Copertura finanziaria investimenti
1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall’articolo 16 e’ istituito il Fondo per l’emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilita’ speciale di cui un importo pari al dieci per cento e’ destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell’emergenza.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l’anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.Deroghe
1. Per le finalita’ di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute dell’ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni: regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217; legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’ generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119; legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III; legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita’ dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56; legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo; legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l’edificabilita’ dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunita’ montane», articoli 69, 81, 82 e 101; legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29; legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»; D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualita’ dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17; legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13; legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10; legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11; D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»; legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17; D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell’Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8; legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’. Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica utilita» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7; D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11; D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15; D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12; decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54; D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita» cosi’ come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell’allegato I; decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181; decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilita’ dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter; legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118; decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3; legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4; decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati; le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi; leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.
Art. 19.Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania
1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.
Art. 20.Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 maggio 2008NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriPrestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mareAlfano, Ministro della giustiziaMaroni, Ministro dell’internoLa Russa, Ministro della difesaGelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricercaTremonti, Ministro dell’economia e delle finanzeVisto, il Guardasigilli: Alfano